Piano della Performance

Art. 10, c. 8, lett.b), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 6 L.R. FVG n. 16/2010.

Ai fini della valutazione della prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adottano un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori.

Si precisa che non vengono erogate retribuzioni di risultato.