Interventi straordinari e di emergenza

Art.42 D. Lgs. n. 33/2013 -  Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o altre emergenze pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione  degli  interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

L’Ente non adotta provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali