Art. 32 D. Lgs. n. 33/2013 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il  documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

 

Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo;
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.