Tipologie di procedimenti

 Art. 35, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza comprensivi di:
- breve descrizione;  indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; nome del responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale (e, se diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del responsabile dell'ufficio, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale); le modalità per ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso; il termine per l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; i procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o il procedimento può concludersi con il silenzio assenso; gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale;il link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua attivazione; le modalità per effettuare i pagamenti eventualmente necessari; il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; i risultati delle indagini di customer satisfaction, facendone rilevare il relativo andamento;

- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni, gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze.

 

I recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica cui rivolgersi, oltre alla eventuale documentazione, sono disponibili nella sezione del sito denominata "Uffici" raggiungibile cliccando sul seguente link catoilemene.insiel.it/index.php;

 

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

 

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è stata modificata introducendo alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare le garanzie del privato contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel provvedere. E' stato, infatti, previsto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché l'individuazione ed il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 9 bis dell'art. 2, della legge, nella configurazione risultante dopo le modifiche intervenute, prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.